logo porcelli prof

L’eterno conflitto tra formalismo interno e neutralità eurounitaria dell’IVA segna un nuovo, decisivo capitolo. Con la recente sentenza dell’11 febbraio 2026 (causa T-689/24), il Tribunale dell’Unione Europea interviene sulla gerarchia tra elementi sostanziali e formali, mettendo in discussione le restrizioni italiane sulla detrazione a "cavallo d'anno" e sull'efficacia delle dichiarazioni integrative.


Ecco i punti chiave per lo studio:

Nascita vs Esercizio: Il diritto alla detrazione sorge quando l’operazione è effettuata (esigibilità), non quando si riceve la fattura. La fattura è solo la condizione per "sbloccare" l'esercizio del diritto.

Fatture a cavallo d’anno: Salta la rigida interpretazione della Circolare 1/E/2018. Se l'operazione è del 2025 e la fattura arriva nel 2026 (prima della dichiarazione), l'IVA può essere imputata al 2025.

Dichiarazione Integrativa: La registrazione è un mero obbligo di controllo. Il suo ritardo o omissione non può annullare il diritto alla detrazione, legittimando il recupero dell'imposta tramite integrativa a favore, superando le recenti chiusure dell'Agenzia (Risposta 115/E/2025).

In effetti, la registrazione risulta un elemento formale non richiamato dalla Corte e sicuramente risolvibile a posteriori senza condizionare il funzionamento del sistema Iva.
La registrazione, quale elemento di controllo, deve avvenire prima della liquidazione dell’imposta, ma non può mai costituire un elemento interdittivo del diritto a detrazione.

 

(Da Il Sole 24 Ore del 18-02-2026)